Con ordinanza cautelare n. 366/2025, il TAR Catania ha accolto la domanda cautelare presentata da un ricorrente, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, coadiuvato dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, che aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In particolare, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il ricorrente aveva presentato tempestive osservazioni, non tenute in debita considerazione dall’Amministrazione, la quale ha adottato il provvedimento di diniego.
Il Giudice Amministrativo ha accolto la domanda di sospensiva ritenendo, ad un sommario esame tipico della fase interinale, “che il ricorso appare fondato sotto il profilo della censurata violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990 atteso che l’Amministrazione ha assunto il provvedimento di diniego sulla base degli stessi rilievi riportati nella precedente comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, senza indicare, prima facie, le ragioni per cui le osservazioni formulate dall’istante non potessero essere accolte”.
L’amministrazione dovrà, quindi, riesaminare la posizione del ricorrente, alla luce di quanto disposto dal Tribunale etneo in fase cautelare.


